La procedura esecutiva

Visione d'insieme

La procedura esecutiva è il procedimento che consente l'esecuzione forzata di singole pretese creditorie in Svizzera in applicazione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Creditore e debitore sono i termini usati nella legge per la parte escutente e per quella escussa nella procedura esecutiva. L'uso di queste espressioni non significa che il credito preteso debba esistere.

L'esecuzione è promossa con l'invio di una domanda d'esecuzione all'ufficio d'esecuzione. Questo ufficio provvede a far notificare al debitore un precetto esecutivo. Il precetto esecutivo  contiene l'ingiunzione di pagare entro 20 giorni al creditore o all'ufficio d'esecuzione il credito in-dicato con interessi e spese esecutive.

Il debitore ha il diritto di formulare opposizione entro 10 giorni dalla notificazione del precetto esecutivo. Di conseguenza l'esecuzione può proseguire solo se l'opposizione è stata rigettata con decisione giudiziale (decisione di rigetto dell'opposizione).

Se non è stata interposta opposizione o se è stata rigettata con decisione giudiziale di rigetto dell'opposizione, il creditore può dopo 20 giorni, ma al massimo entro un anno, chiedere la prosecuzione dell'esecuzione e in tal modo l'esecuzione continuerà il suo corso.

Nella prosecuzione dell'esecuzione si distinguono tre modi di esecuzione: esecuzione in via di fallimento per le persone giuridiche, per i titolari di una ditta commerciale e per gli organi illimi-tatamente responsabili, purché iscritti nel registro di commercio in una delle qualità indicate nell'art. 39 LEF; tutti gli altri debitori sono soggetti all'esecuzione in via di pignoramento. Per i crediti garantiti da pegno si può procedere con esecuzione in via di realizzazione del pegno.

Nell'esecuzione in via di pignoramento l'ufficio d'esecuzione avvisa il debitore che si procederà al pignoramento, che verrà eseguito allestendo l'atto di pignoramento con l'indicazione dei beni pignorati e della loro stima. Contestualmente il debitore è reso attento sul suo obbligo di conservare i beni pignorati e di non distrarli, sotto pena delle sanzioni penali previste.

Dopo un mese e al più tardi entro un anno dal pignoramento il creditore può chiedere la real-izzazione dei beni pignorati (domanda di realizzazione). La realizzazione ha luogo di regola ai pubblici incanti. Il ricavo, dedotte le spese, viene distribuito tra i creditori che partecipano al pignoramento.

Per i crediti rimasti scoperti nella procedura esecutiva, l'ufficio d'esecuzione emette a favore dei creditori un attestato di carenza di beni. Il credito ivi indicato si prescrive in 20 anni.

Domanda d'esecuzione

La domanda d'esecuzione va inviata in forma scritta all'ufficio d'esecuzione oppure verbalmente allo sportello a un suo funzionario. Essa deve contenere le indicazioni che figurano sul modulo "Domanda d'esecuzione". Il modulo può essere allestito online allo sportello elettronico della Confederazione.

Competente è l'ufficio d'esecuzione al domicilio del debitore o, per persone giuridiche iscritte nel registro di commercio, alla loro sede. Vi sono eccezioni in caso di comunioni ereditarie indivise, debitori domiciliati all'estero e nell'esecuzione per crediti garantiti da pegno (Art. 48 ss. LEF).

Il credito deve essere indicato in franchi svizzeri. Crediti in valuta estera devono essere espressi in valuta legale svizzera.

La causa del credito deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro, per consentire al debitore di comprendere di quale credito di tratti. In particolare, in caso di prestazioni periodiche (canone locatizio, salario, indennità di mantenimento ecc.), si deve indicare anche il periodo di tempo cui si riferisce il credito dedotto in esecuzione.

Precetto esecutivo e opposizione

Il precetto esecutivo è notificato aperto dall'ufficiale, da un impiegato dell'ufficio o dalla posta. Con la notificazione del precetto esecutivo inizia il termine di 10 giorni, entro cui il debitore può contestare il debito (interporre opposizione).

L'opposizione deve essere dichiarata in forma scritta o con dichiarazione verbale personale al funzionario che procede alla notificazione o allo sportello dell'ufficio d'esecuzione. Se è contestata solo una parte del credito, si deve indicare l'importo esatto.

L'opposizione può essere ritirata dal debitore in ogni momento. Un'opposizione ritirata non può più essere riproposta.

Rigetto dell'opposizione (decisione di rigetto dell'opposizione)

L'opposizione può essere rigettata solo con decisione giudiziale. Se vi sono determinati presup-posti, si può procedere secondo modalità semplici e rapide (procedura sommaria):

  • Rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 ss. LEF) è concesso quando il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata. Come tale vale anche un atto di carenza di beni già emesso. Poiché nella procedura di rigetto dell'opposizione non ha luogo un esame di merito del credito, il debitore ha la pos-sibilità, entro 20 giorni dalla ricezione della decisione di rigetto, di chiedere con l'azione di disconoscimento del debito in procedura ordinaria che il giudice accerti l'inesistenza del credito dedotto in esecuzione.
  • Rigetto definitivo dell'opposizione (Art. 80 s. LEF) è concesso quando il credito si fonda su: una decisione giudiziaria esecutiva; una decisione cresciuta in giudicato di un'autorità amministrativa svizzera; su un documento pubblico esecutivo. In casi particolari il rigetto definitivo dell'opposizione può essere pronunciato anche da un'autorità amministrativa.

Se queste condizioni non si realizzano, il rigetto dell'opposizione può essere pronunciato solo dopo un processo civile ordinario.

Continuazione dell'esecuzione

Se non vi è stata opposizione o se è stata rigettata con sentenza giudiziale, il creditore può chiederne la continuazione trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto esecutivo. Questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto esecutivo, ritenuto che il termine resta sospeso per la durata di una procedura giudiziaria o amministrativa per ottenere il rigetto dell'opposizione (art. 88 LEF).

Tutti i creditori che, prima dell'esecuzione del pignoramento o entro 30 giorni da tale provvedimento, hanno chiesto la continuazione della procedura esecutiva, costituiscono un gruppo di pignoramento, i cui membri sono trattati nel pignoramento assieme e con eguali diritti.

Esecuzione del pignoramento

Se non si tratta di un debitore soggetto all'esecuzione in via di fallimento, l'ufficio d'esecuzione procede all'esecuzione del pignoramento. Il pignoramento si esegue, previo avviso al debitore, in sua presenza. Sotto minaccia di pena, il debitore è tenuto ad assistervi e a dare informazioni sui suoi beni (art. 91 LEF). In merito al pignoramento il funzionario d'esecuzione allestisce un atto di pignoramento, che indica i beni pignorati e il loro valore di stima.

Nella maggior parte dei casi l'ufficio d'esecuzione ordina il pignoramento del reddito da lavoro, lasciando al debitore il minimo d'esistenza del diritto esecutivo (art. 93 LEF). Nel computo di tale minimo la maggior parte dei cantoni si orienta sulle direttive della Conferenza degli ufficiali d'esecuzione e fallimenti della Svizzera del 1. luglio 2009.

Certi beni sono in linea di principio impignorabili, come gli oggetti destinati all'uso personale del debitore o della sua famiglia, gli animali domestici, i libri religiosi e gli oggetti del culto, gli arnesi e le apparecchiature necessarie al debitore e alla sua famiglia per l'esercizio della professione, le rendite AVS e AI, le prestazioni complementari e i crediti non esigibili della previdenza profes-sionale (art. 92 LEF).

Nel pignoramento del salario e di altri crediti gli importi pignorati sono di regola richiesti diretta-mente al debitore della prestazione (datore di lavoro, banca). Beni mobili pignorati rimangono di regola presso il debitore, finché non verrà presentata la domanda di realizzazione.

Realizzazione

Beni mobili pignorati, fondi e altri diritti sono realizzati dopo che il creditore ha presentato la domanda di realizzazione. Il creditore la può richiedere non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento (per i fondi non prima di sei mesi né più tardi di due anni).

La domanda di realizzazione non è necessaria per gli importi in contanti e per i crediti, che l'ufficio d'esecuzione incassa direttamente.

L'ufficio d'esecuzione può concedere un differimento della realizzazione, se il debitore versa regolarmente congrui acconti.

La realizzazione avviene in linea di principio ai pubblici incanti. Con il consenso di creditori e debi-tore è possibile anche una vendita a trattative private.

Dopo la realizzazione e dedotti i costi, l'ufficio d'esecuzione distribuisce il ricavato tra i creditori dello stesso gruppo di pignoramento. Se i crediti non possono essere integralmente coperti, l'ufficio d'esecuzione allestisce la graduatoria dei creditori con lo stato di ripartizione e colloca i creditori nelle classi in conformità dell'art. 219 LEF:

  • sono privilegiati i crediti dei lavoratori e i contributi di mantenimento sorti o divenuti esigibili negli ultimi sei mesi e i crediti delle casse pensioni (prima classe);
  • poi vengono pagati, tra l'altro, i crediti per i contributi alle assicurazioni sociali (seconda classe);
  • tutti i crediti rimanenti sono collocati per il pagamento all'ultimo posto (terza classe).

Esecuzione in via di fallimento

Persone giuridiche iscritte nel registro di commercio, titolari di una ditta commerciale e organi illimitatamente responsabili sono soggetti all'esecuzione in via di fallimento e non sono sottoposti al pignoramento, ad eccezione dell'esecuzione per certi crediti di diritto pubblico e per i contributi di mantenimento (art. 43 LEF). In questi casi l'ufficio d'esecuzione, a ricezione della domanda di prosecuzione, notifica al debitore la comminatoria di fallimento.

Se il credito non viene pagato entro 20 giorni dalla notificazione della comminatoria di fallimento, il creditore può presentare la domanda di fallimento al giudice competente per il fallimento.

Spese

A copertura delle spese di esecuzione e fallimento sono riscosse le tasse corrispondenti alle operazioni richieste. Le tasse sono prelevate in conformità dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF).

Le tasse per un precetto esecutivo o per una comminatoria di fallimento ammontano a:

Credito CHFTassa CHF
fino a 10021.00
oltre 100 a 50034.00
oltre 500 a 1'00054.00
oltre 1'000 a 10'00074.00
oltre 10'000 a 100'000104.00
oltre 100'000 a 1'000'000      204.00
oltre 1'000'000414.00


Per notificazioni dispendiose vi sono ulteriori tasse a carico del creditore procedente.

Le spese di pignoramento sono coperte in primo luogo dal ricavo della realizzazione. Il creditore è comunque responsabile per le spese nel caso in cui il pignoramento non sia eseguito o se il ricavo della realizzazione non sia sufficiente.

Il creditore che presenta la domanda di fallimento deve anticipare le spese giudiziali e risponde per le spese della procedura fallimentare fino alla sospensione della liquidazione fallimentare per mancanza di attivi, se gli attivi della massa fallimentare non sono sufficienti; a questo scopo il tribunale può richiedere un'anticipazione delle spese.