La procedura fallimentare

Dichiarazione di fallimento

La dichiarazione di fallimento avviene con decisione del giudice competente per il fallimento. Il fallimento può essere dichiarato su domanda del creditore precettante legittimato a presentare la domanda di fallimento, su domanda del debitore stesso (dichiarazione di insolvenza), come pure nei casi previsti dagli art. 190 ss. LEF.

Effetti dell'apertura di fallimento

Tutto il patrimonio pignorabile, che appartiene al debitore al momento della dichiarazione di falli-mento o gli perviene durante la liquidazione fallimentare, costituisce la massa fallimentare. Con l'apertura del fallimento il debitore non può più disporre validamente del suo patrimonio.

Dopo la pubblicazione della dichiarazione di fallimento anche i terzi sono ritenuti essere a cono-scenza che il debitore è stato dichiarato fallito. La pubblicazione ha luogo sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e sul Foglio ufficiale cantonale.

Accertamento della massa fallimentare

Dopo la dichiarazione di fallimento l'ufficio dei fallimenti allestisce l'inventario di tutti i valori patri-moniali e ne stima il valore commerciale. Il debitore deve mettersi a disposizione dell'ufficio dei fallimenti e dichiarare se l'inventario è completo ed esatto.

Nel caso in cui gli attivi disponibili o i beni facilmente realizzabili non consentano la copertura dei costi della liquidazione fallimentare, l'ufficio dei fallimenti chiederà al giudice di ordinare la sospensione della procedura per mancanza di attivi. I creditori avranno in tal caso la possibilità di chiedere la prosecuzione della liquidazione fallimentare, a condizione che versino l'anticipo richiesto.

Di regola i fallimenti sono liquidati in procedura sommaria, che deve essere autorizzata dal giu-dice del fallimento.

Grida (invito a insinuare crediti e debiti)

Se la liquidazione fallimentare prosegue, viene pubblicata la cosiddetta grida sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, con l'ingiunzione ai creditori, di insinuare i loro crediti entro 30 giorni all'ufficio dei fallimenti.

Anche dopo il decorso di questo termine è ancora possibile insinuare i crediti. I costi riconducibili a insinuazioni tardive sono a carico dei rispettivi creditori. Inoltre le insinuazioni di credito tardive non partecipano ai pagamenti anticipati già effettuati.

Graduatoria

L'accertamento dei crediti ammessi ha luogo con l'allestimento della graduatoria, che è deposi-tata per 20 giorni per consentirne l'esame ai creditori. I creditori, i cui crediti non sono stati ammessi integralmente, ricevono un avviso speciale in forma scritta del deposito e del rigetto.

I creditori, i cui crediti sono stati respinti dall'amministrazione fallimentare, possono contestare la graduatoria promuovendo un'azione giudiziaria contro la massa fallimentare entro 20 giorni dal deposito della graduatoria (azione di contestazione della graduatoria). Quest'azione può essere promossa anche da creditori, che vogliono contestare il credito di un altro creditore.

Realizzazione

Nella procedura sommaria la realizzazione dei beni della massa ha luogo, dopo la grida, ai pubblici incanti o a trattative private. Per i beni di valore superiore a CHF 50'000.—, i creditori devono avere la possibilità di formulare offerte più elevate prima di una vendita a trattative private.

Pretese controverse, a cui la totalità dei creditori rinuncia, sono offerte ai creditori per essere fatte valere a proprio conto e rischio (cessione dei diritti in applicazione dell'art. 260 LEF).

Ripartizione

Dopo la liquidazione completa di tutti i beni patrimoniali si procede alla ripartizione dei dividendi fallimentari. Per l'ammontare rimasto scoperto del suo credito, ogni creditore riceve un attestato di carenza di beni. Il credito accertato nell'atto di carenza di beni si prescrive in 20 anni.